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Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 26, c. 1

Articolo 26, comma 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto la scuola non concede le sovvenzioni, i contributi, sussidi etc di cui all’Art. 26 del D.L.vo 33/2013.