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Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture: l’Istituto ha sempre rispettato i tempi di pagamento concordati con i fornitori.

L'istituto rispetta i tempi previsti dalla normativa (Legge 241/1990).

Leggi anche la pagina: monitoraggio e tempi procedimentali

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 32, c. 2

Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’obbligo di cui all’Art. 32, comma 2 del
D.L.vo 33/2013, che richiama il precedente Art. 10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le amministrazioni centrali.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 32, c. 1

Art. 32, c. 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Carta dei servizi del liceo Linares: Carta dei servizi, con integrazione aprile 2014

L'istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.

L'istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 30

Dlgs 33/2013 – Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto la tipologia di questa istituzione scolastica non può versare o percepire i canoni di cui all’Art. 30 del D.L.vo 33/2013.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 30

Dlgs 33/2013 – Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

L’istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede, proprietari e manutentori delle strutture che occupa, è la provincia di Agrigento.